Cosa succede all’interno di un condominio nel caso di vendita di un immobile? Scopritelo con noi mentre vi spieghiamo passo passo tutto quello che c’è da sapere a riguardo.
Innanzitutto occorre fare una premessa: intercorre una fondamentale differenza tra la vendita di una parte comune come può essere un garage in disuso o uno scantinato, e quella di una parte esclusiva, di un appartamento privato, per intenderci.
In questa prima parte dell’articolo, ci soffermeremo esclusivamente sulla vendita delle parti comuni.
Secondo l’articolo 1117 del Codice civile, esiste il cosiddetto diritto di condominio, secondo il quale sono oggetto di proprietà comune suolo, fondazioni, muri maestri, pilastri e travi portanti, tetti e lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili e facciate. E ancora le aree destinate al parcheggio, l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati all’uso comune. E infine opere, installazioni e manufatti quali ascensori, pozzi, cisterne, impianti idrici, quelli per la trasmissione del gas e dell’energia elettrica, per il riscaldamento e il condizionamento dell’aria e per la ricezione televisiva.
Su tutte le parti comuni, vige il diritto di proprietà di tutti i proprietari dell’edificio o del terreno in parti uguali, al di là delle dimensioni e dell’ubicazione delle unità immobiliari di cui sono proprietari.
È possibile vendere una parte comune in un condominio?
Pur trattandosi di parti comuni, con la sentenza n. 9312/2021 della Suprema Corte è stato stabilito che è possibile vendere un locale comune a patto che tutti i condomini siano d’accordo all’unanimità, senza alcuna eccezione, altrimenti ne andrebbe della validità stessa del contratto, che risulterebbe nullo.
Come recita l’articolo 1108, terzo comma, della Cassazione Civile, “la costituzione di una servita sulle parti comuni dell’edificio richiede il consenso unanime di tutti i condomini. Pertanto, in mancanza di un tale consenso non è valida la deliberazione adottata dall’assemblea dei condomini”.
Dunque solamente un’assemblea condominiale potrà avere potere decisionale a riguardo, a differenza dell’amministratore, il cui compito è limitato esclusivamente all’esecuzione delle trattative.
Nella seconda parte dell’articolo scopriremo come funziona la vendita di una proprietà privata in un condominio.

